IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo  la  riserva  fatta  all'udienza  del  9 maggio 2001,
sentite le parti e letti gli atti

                            O s s e r v a

    Il   concessionario  riscossioni  tributi  per  la  provincia  di
Forli-Cesena   Rimini  S.p.a.  ha  proceduto  ad  esecuzione  forzata
immobiliare  nei  confronti  di  Grandini  Ilario  ed ha sottoposto a
pignoramento  tre  unita' immobiliari,ciascuna per la quota di 1/2 di
cui il Grandini risultava proprietario.
    Il  valore  di  detti  immobili  viene calcolato sulla base della
normativa  speciale  di  cui al d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 45 e 79
modificati  dal  decreto  legislativo  26  febbraio  1999, n. 46, che
richiama  l'art. 52, 4o comma del t.u. delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
    Detta  normativa  consente  in concreto di fissare un prezzo base
del  bene di gran lunga inferiore al suo valore di commercio criterio
che  trova  la  sua ratio nella finalita', propria di tale esecuzione
speciale,    di    giungere    alla    realizzazione    della   somma
indipendentemente dal quantum che si realizza cosi' che la esecuzione
stessa  possa  fungere  da  deterrente  nei  confronti  del  debitore
contribuente moroso.
    Trattasi  a  parere  di  questo  giudice,  di  norma  attinta  da
illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 della costituzione
per la palese diversita' di trattamento tra il cittadino sottoposto a
procedura  forzata  da  soggetto  privato a quello sottopostovi dallo
Stato per debiti da tributo.
    Le  norme sopra citate, infatti, escludono che il valore del bene
possa   essere   calcolato   sulla  base  del  valore  di  commercio,
individuato  a  mezzo  perizia, e impongono calcolo aritmetico con un
moltiplicatore  fisso o con larendita catastale; cosi' che esso resta
quantificato in limiti di gran lunga inferiori al valore effettivo, a
differenza  di quanto consentito nelle procedure esecutive ordinarie.
Con  danno  sia  del contribuente inadempiente, sia dello stesso ente
impositore che realizza, come nel caso in esame, un importo inferiore
al  proprio  credito  tenuto  conto  che  esiste ulteriore tributo da
riscuotere per circa 40 milioni.
    La  celerita' del giudizio derivante dal mancato accertamento del
valore del bene e' piu' apparente che reale e in ogni caso di nessuna
utilita'  tenuto conto che essa funge da deterrente soltanto nei casi
di  debito  di  entita'  contenuta  e di valore modesto del bene. Per
contro,  porre un criterio unico di valutazione dei beni sottoposti a
pignoramento  per  il  solo fatto che esistono dati numerici di base,
fatta  eccezione  per  i  terreni  edificabili,  significa imporre un
adeguamento  "per  difetto"  del prezzo al limite piu' basso di esso,
per   giunta  non  suscettibile  di  miglioramento  per  mancanza  di
pubblicita', raramente richiesta ex art. 80, secondo comma, d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46 e raramente seguita da gara tra piu' offerenti.