IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva fatta all'udienza del 9 maggio 2001, sentite le parti e letti gli atti O s s e r v a Il concessionario riscossioni tributi per la provincia di Forli-Cesena Rimini S.p.a. ha proceduto ad esecuzione forzata immobiliare nei confronti di Grandini Ilario ed ha sottoposto a pignoramento tre unita' immobiliari,ciascuna per la quota di 1/2 di cui il Grandini risultava proprietario. Il valore di detti immobili viene calcolato sulla base della normativa speciale di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 45 e 79 modificati dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che richiama l'art. 52, 4o comma del t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Detta normativa consente in concreto di fissare un prezzo base del bene di gran lunga inferiore al suo valore di commercio criterio che trova la sua ratio nella finalita', propria di tale esecuzione speciale, di giungere alla realizzazione della somma indipendentemente dal quantum che si realizza cosi' che la esecuzione stessa possa fungere da deterrente nei confronti del debitore contribuente moroso. Trattasi a parere di questo giudice, di norma attinta da illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 3 della costituzione per la palese diversita' di trattamento tra il cittadino sottoposto a procedura forzata da soggetto privato a quello sottopostovi dallo Stato per debiti da tributo. Le norme sopra citate, infatti, escludono che il valore del bene possa essere calcolato sulla base del valore di commercio, individuato a mezzo perizia, e impongono calcolo aritmetico con un moltiplicatore fisso o con larendita catastale; cosi' che esso resta quantificato in limiti di gran lunga inferiori al valore effettivo, a differenza di quanto consentito nelle procedure esecutive ordinarie. Con danno sia del contribuente inadempiente, sia dello stesso ente impositore che realizza, come nel caso in esame, un importo inferiore al proprio credito tenuto conto che esiste ulteriore tributo da riscuotere per circa 40 milioni. La celerita' del giudizio derivante dal mancato accertamento del valore del bene e' piu' apparente che reale e in ogni caso di nessuna utilita' tenuto conto che essa funge da deterrente soltanto nei casi di debito di entita' contenuta e di valore modesto del bene. Per contro, porre un criterio unico di valutazione dei beni sottoposti a pignoramento per il solo fatto che esistono dati numerici di base, fatta eccezione per i terreni edificabili, significa imporre un adeguamento "per difetto" del prezzo al limite piu' basso di esso, per giunta non suscettibile di miglioramento per mancanza di pubblicita', raramente richiesta ex art. 80, secondo comma, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e raramente seguita da gara tra piu' offerenti.